Informazioni sui paesi dell'UE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni Generali

SICUREZZA SOCIALE E PENSIONI PER I LAVORATORI
RESIDENTI ALL'ESTERO
 

I benefici della sicurezza sociale scaturiscono da una vasta gamma di regolamenti in materia di sicurezza sociale, diversi da uno stato all'altro. La legislazione dell'UE contribuisce a ridurre al minimo le difficoltà causate da tali differenze ai lavoratori mobili. Questo capitolo illustra le principali disposizioni in vigore.

1. disposizioni in materia di sicurezza sociale

Le disposizioni in materia di sicurezza sociale comprendono:

  • Assistenza sanitaria – attraverso strutture (ospedali, farmaci ecc...) e in contanti (indennità per malattia, invalidità ecc...). Entrambe le categorie sono normalmente soggette alla legislazione del paese di residenza, ma può sussistere la necessità di dimostrare il proprio diritto ad usufruire di tali benefici mediante la compilazione di un modulo E (vedi in seguito), da richiedere prima della partenza.
  • Pagamenti che si basano sui fondi di assicurazione sociale. I diritti che ne scaturiscono si basano sui contributi versati dal lavoratore ai fondi di assicurazione del proprio paese. È importante accertarsi che i contributi versati durante il periodo di lavoro all'estero vengano "cumulati" in modo tale da evitare la perdita dei relativi diritti o lunghi "periodi di attesa" prima di acquisire i diritti a questi benefici. Questa materia è oggetto della normativa dell'UE – vedere di prosieguo.
  • Assistenza sociale – pagamenti versati in caso di necessità a favore di coloro che non godono di un'assicurazione sufficiente. Questo tipo di indennità è nota come "rete di salvataggio". Normalmente essa viene erogata previo accertamento e, a meno che non esplicitamente vincolata ad un'indennità di sicurezza sociale, è soggetta alle leggi in vigore nel paese di residenza.
  • Fondi per le pensioni di anzianità, finanziati attraverso enti statali, che possono essere affiancati a fondi pensionistici complementari, finanziati in modi diversi in paesi diversi. Per ulteriori dettagli leggere le pagine successive.
2. Legislazione dell'UE

La legislazione dell'UE riguarda:

  • malattia e maternità
  • infortuni sul lavoro
  • malattie professionali
  • indennità di invalidità
  • pensioni di anzianità
  • pensioni di reversibilità
  • indennità per morte
  • indennità di disoccupazione
  • assegni familiari
3. Accertamento di idoneità

Spesso è necessario dimostrare alle autorità del paese di residenza di essere idonei a ricevere un'indennità. A questo proposito basta indicare semplicemente le nazionalità oppure dimostrare di avere figli a carico. Questo accertamento si effettua mediante moduli E che vanno richiesti nel paese d'origine. All'occorrenza, i moduli possono essere ottenuti nel paese di residenza ma ciò può causare notevoli ritardi.

I moduli più importanti sono:

  • Serie E 100 per i lavoratori distaccati in altri paesi e per l'idoneità a percepire indennità di malattia e maternità: tra questi,
    • E111 - per l'accesso immediato alle strutture sanitarie di emergenza;
    • E119 - per le persone in cerca di occupazione;
    • E106 o E128 - per l'accesso totale alle strutture sanitarie aii lavoratori dipendenti o autonomi e ai familiari a carico, residenti nello stesso paese;
    • E109 - per familiari che vivono in un paese diverso da quello del lavoratore.
  • I moduli della serie E200 vengono utilizzati per il calcolo e il pagamento delle pensioni.
  • I moduli della serie E300 vengono utilizzati per l'indennità di disoccupazione,
    • Gli E303 sono moduli specifici per le persone in cerca di occupazione.
  • I moduli della serie E400 riguardano l'idoneità a ricevere assegni familiari.
4. Regolamenti (CEE) 1408/71 e 574/72 e sicurezza sociale statale

L'articolo 42 del Trattato dell'Unione Europea prevede che il Consiglio adotti delle misure in materia di sicurezza sociale, in modo da garantire la libertà di circolazione dei lavoratori cittadini di uno Stato membro e delle loro famiglie. I regolamenti principali, frutto di questa clausola sono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72 del Consiglio. Questi regolamenti sono stati emendati diverse volte e al momento si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi, ai dipendenti pubblici (compresi coloro che godono di regimi di sicurezza sociale speciali), agli studenti, ai pensionati e ai familiari e superstiti di queste categorie, a prescindere della loro nazionalità. Tali regolamenti interessano le relazioni tra Stati membri e si estendono anche agli Stati extra-europei appartenenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Dal 1/06/2002, essi si applicano poi alle relazioni tra l’Unione europea e la Svizzera, in virtù della sottoscrizione tra i due paesi dell’accordo sul libero movimento delle persone. I regolamenti vietano l'esclusione dal regime di sicurezza sociale dei lavoratori di un altro stato membro dell'UE (o appartenenti allo Spazio Economico Europeo o svizzeri). A seguito degli emendamenti entrati in vigore il 1/06/2003, il campo di applicazione dei regolamenti é stato esteso a tutti i cittadini di Stati terzi che risiedono legalmente in uno Stato membro (all’eccezione della Danimarca). Si rammenta a chi legge che, prima di questa data, solo gli apolidi e i rifugiati (e i loro familiari e superstiti) erano inclusi nel campo soggettivo di applicazione del regolamento n. 1408/71.

Il Regolamento 1408/71 è relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale nazionali. Non si applica al regime delle pensioni lavorative o private, mentre si applica ad alcuni regimi statali complementari quali il sistema britannico SERPS e i sistemi francesi ARRCO e AGIRC, ciò in seguito a sentenze giudiziarie adottate dalle autorità nazionali francesi e britanniche Il regolamento riguarda solamente le indennità di sicurezza sociale “non contributive”, quali ad esempio gli schemi di supporto del reddito e le indennità ai disabili (i quali sono “dipendenti non contributivi”). Il regolamento sottopone tali indennità a dei regimi particolari. In particolar modo, esso illustra le procedure da seguire per soddisfare i requisiti di residenza al fine di acquisire il diritto a usufruire delle relative indennità, ma non prevede che dette indennità vengano erogate in altri paesi (art.10 f).

L'Articolo 10 del Regolamento stabilisce che le pensioni di anzianità e invalidità e le pensioni di reversibilità siano pagabili ai beneficiari residenti in un altro Stato membro sulla stessa base e secondo gli stessi parametri in vigore nello Stato membro di origine o nello Stato la cui legislazione prevede questo diritto. Ciò significa, ad esempio, che un cittadino che è andato in pensione in Spagna ha diritto ad una pensione di anzianità statale equivalente a quella che gli verrebbe corrisposta nel paese UE d'origine. Allo stesso modo, un cittadino britannico che ha lavorato in Francia ma è andato in pensione nel Regno Unito, ha diritto alla stessa pensione (stesse condizioni e stesso ammontare) che gli sarebbe spettata se fosse rimasto in Francia.

Il Regolamento 1408/71 stabilisce, salvo alcune eccezioni, che lavoratore e datore di lavoro versino i contributi di sicurezza sociale in un solo Stato membro, generalmente non lo Stato di residenza ma quello in cui svolgono l'attività lavorativa. (Allo stesso modo, a condizione che il reddito sia al di sopra della soglia nazionale fissata per il versamento dei contributi di sicurezza sociale nazionali, i lavoratori hanno il diritto di versare i contributi al sistema pensionistico di uno Stato membro per assicurare la continuità di versamento dei contributi). Pertanto un cittadino tedesco che si reca a lavorare in Olanda dovrà versare i contributi di sicurezza sociale secondo il sistema olandese non secondo quello tedesco. Similarmente, un cittadino britannico residente in Irlanda del Nord che attraversa il confine ogni giorno per andare a lavorare nella Repubblica irlandese pagherà i contributi di sicurezza sociale secondo il sistema irlandese e vice versa.

Fa eccezione il caso in cui un lavoratore venga trasferito d'ufficio (oppure un lavoratore autonomo scelga di trasferirsi) in un altro Stato membro per un periodo di 12 mesi. (Questo periodo può essere esteso di ulteriori 12 mesi o oltre, ma l'eccezione non si applica se il periodo previsto originariamente era già superiore a 12 mesi). Un'altra eccezione è costituita dal caso in cui gli enti che gestiscono il sistema di sicurezza sociale concordino, ove ciò sia nell'interesse del lavoratore trasferito, che il lavoratore continui ad essere soggetto alla normativa in vigore nel paese d'origine. (Un lavoratore può, tuttavia, scegliere volontariamente di versare un contributo aggiuntivo al regime pensionistico a lungo termine in vigore in uno Stato membro al quale egli non è soggetto a condizione che la legge di quello Stato lo consenta).

Per le indennità a breve termine, ad esempio per inabilità temporanea, comprendenti le cure mediche e la disoccupazione, i periodi contributivi maturati ai sensi della normativa vigente in un qualunque Stato membro vengono cumulati al fine di determinare se l'individuo soddisfa le condizioni contributive dello Stato in cui viene presentata la domanda. Tuttavia, ciò accade generalmente soltanto se il richiedente nell'ultimo periodo della sua attività lavorativa ha lavorato nello Stato in questione. L'indennità viene quindi pagata soltanto dallo Stato in cui si è verificato l'evento, normalmente, appunto, lo Stato in cui il cittadino ha svolto la sua ultima attività lavorativa.

Per i benefici a lungo termine, inclusa la pensione per anzianità e la pensione di reversibilità, il Regolamento 1408/71 applica i principi di totalizzazione e di ripartizione. Secondo questi principi, l'ente preposto alla gestione del regime di sicurezza sociale di uno Stato membro, nel quale il cittadino ha prestato servizio per almeno un anno, deve cumulare i periodi contributivi maturati e quindi calcolare il valore nominale della pensione erogabile in base alla normativa vigente, come se tutti i periodi contributivi fossero maturati nello stesso Stato. Ciascuno Stato paga quindi al cittadino una quota del valore nominale, proporzionale al periodo di servizio trascorso nello Stato stesso. Se, tuttavia, la somma pagabile in base alla normativa nazionale, senza quindi ricorrere alla totalizzazione e alla ripartizione, è superiore alla somma fissata in base alle norme che regolano la totalizzazione e la ripartizione, al pensionato spetta l'indennità maggiore.

Il principio di totalizzazione e ripartizione consente a chi lavora per un periodo limitato di maturare, durante quel periodo, il diritto alla pensione in un determinato Stato e di maturare quindi il diritto alla pensione nei termini previsti dalla normativa nazionale in vigore, sebbene non abbia versato contributi al regime pensionistico per un periodo sufficientemente lungo da acquisire tale diritto ai sensi della normativa vigente in quello Stato.

Direttiva 98/49 e Pensioni lavorative

Le disposizioni sulle pensioni complementari (lavorativa, privata e stakeholder) sono contenute nella Direttiva del Consiglio 98/49/EC. La portata di applicazione di tale Direttiva, tuttavia, è molto più limitata rispetto a quella del Regolamento 1408/71.

La Direttiva stabilisce la conservazione dei diritti pensionistici acquisiti quando un cittadino appartenente al regime pensionistico di uno Stato si trasferisce in un altro Stato membro dell'UE, come se quel cittadino avesse vissuto nello Stato in cui ha acquisito quei diritti. Lo stesso vale per quanto riguarda i diritti di una vedova, di un vedovo o dei familiari di un cittadino. La Direttiva non contiene disposizioni sull'arco di tempo che deve trascorrere affinché i diritti si considerino acquisiti. Ciò comporta quanto segue: poiché in Germania il diritto alla pensione si acquisisce solo dopo dieci anni di servizio, i cittadini che hanno prestato servizio in questo regime pensionistico per nove anni, non potrebbero conservare il diritto alla pensione in Germania, sia che restino in Germania sia che si trasferiscano in un altro Stato membro.

La Direttiva stabilisce che tutti i benefici del regime pensionistico complementare che spettano alle famiglie e ai superstiti vengano erogati anche in caso di residenza in un altro Stato membro. Ciò si applica naturalmente anche al cittadino che ha lavorato in un altro Stato membro e che va in pensione in Spagna o al cittadino britannico che ha lavorato in Olanda ma per il pensionamento rientra nel proprio paese.

La Direttiva consente ai lavoratori distaccati che (ai sensi del Regolamento 1408/71) prestano servizio in un altro Stato membro di continuare a fare capo al regime complementare di sicurezza sociale dello Stato di origine. Secondo le disposizioni del Fisco britannico, i lavoratori distaccati in un altro Stato per un periodo di tempo limitato continuano a fare capo al regime di pensione lavorativa in vigore in Gran Bretagna anche nei periodi in cui essi non sono soggetti alla normativa sulla sicurezza sociale del Regno Unito. Tuttavia, se secondo la legislazione del Regno Unito i loro redditi non sono tassabili, questi cittadini possono non godere degli sgravi fiscali sui contributi pensionistici.

Inoltre, la Direttiva stabilisce che gli enti che gestiscono i regimi pensionistici informino regolarmente i cittadini dei diritti che spettano loro anche durante la permanenza per lavoro in un altro Stato membro.

5. Link e riferimenti

Commissione Europea (1.9.1999 o successivamente): The Community Provisions on Social Security – your rights when moving within the European Union (Disposizioni comunitarie sulla sicurezza sociale - I diritti di coloro che si spostano nell'Unione Europea). ISBN 92-828-8296-9

Commissione Europea (ultima versione): Your Social Security Rights when moving within the European Union – a Practical Guide (La sicurezza sociale per coloro che si spostano all'interno dell'Unione Europea - Guida pratica) http://europa.eu.int/comm/employment_social

Eurocadres (1998) European Mobility – Guarantees for Supplementary Pensions (mobilità europea - garanzie per le pensioni complementari).

 

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Tel: +32 2 2240731 -- E-mail: gina.ebner@eurocadres.org