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I benefici della sicurezza sociale scaturiscono da una vasta gamma
di regolamenti in materia di sicurezza sociale, diversi da uno stato
all'altro. La legislazione dell'UE contribuisce a ridurre al minimo
le difficoltà causate da tali differenze ai lavoratori mobili.
Questo capitolo illustra le principali disposizioni in vigore.
1. disposizioni in materia di sicurezza sociale
Le disposizioni in materia di sicurezza sociale comprendono:
- Assistenza sanitaria – attraverso strutture (ospedali,
farmaci ecc...) e in contanti (indennità per malattia,
invalidità ecc...). Entrambe le categorie sono normalmente
soggette alla legislazione del paese di residenza, ma può
sussistere la necessità di dimostrare il proprio diritto
ad usufruire di tali benefici mediante la compilazione di un modulo
E (vedi in seguito), da richiedere prima della partenza.
- Pagamenti che si basano sui fondi di assicurazione sociale.
I diritti che ne scaturiscono si basano sui contributi versati
dal lavoratore ai fondi di assicurazione del proprio paese. È
importante accertarsi che i contributi versati durante il periodo
di lavoro all'estero vengano "cumulati" in modo tale
da evitare la perdita dei relativi diritti o lunghi "periodi
di attesa" prima di acquisire i diritti a questi benefici.
Questa materia è oggetto della normativa dell'UE –
vedere di prosieguo.
- Assistenza sociale – pagamenti versati in caso di necessità
a favore di coloro che non godono di un'assicurazione sufficiente.
Questo tipo di indennità è nota come "rete
di salvataggio". Normalmente essa viene erogata previo accertamento
e, a meno che non esplicitamente vincolata ad un'indennità
di sicurezza sociale, è soggetta alle leggi in vigore nel
paese di residenza.
- Fondi per le pensioni di anzianità, finanziati attraverso
enti statali, che possono essere affiancati a fondi pensionistici
complementari, finanziati in modi diversi in paesi diversi. Per
ulteriori dettagli leggere le pagine successive.
2. Legislazione dell'UE
La legislazione dell'UE riguarda:
- malattia e maternità
- infortuni sul lavoro
- malattie professionali
- indennità di invalidità
- pensioni di anzianità
- pensioni di reversibilità
- indennità per morte
- indennità di disoccupazione
- assegni familiari
3. Accertamento di idoneità
Spesso è necessario dimostrare alle autorità del
paese di residenza di essere idonei a ricevere un'indennità.
A questo proposito basta indicare semplicemente le nazionalità
oppure dimostrare di avere figli a carico. Questo accertamento si
effettua mediante moduli E che vanno richiesti nel paese d'origine.
All'occorrenza, i moduli possono essere ottenuti nel paese di residenza
ma ciò può causare notevoli ritardi.
I moduli più importanti sono:
- Serie E 100 per i lavoratori distaccati in altri paesi e per
l'idoneità a percepire indennità di malattia e maternità:
tra questi,
- E111 - per l'accesso immediato alle strutture sanitarie
di emergenza;
- E119 - per le persone in cerca di occupazione;
- E106 o E128 - per l'accesso totale alle strutture sanitarie
aii lavoratori dipendenti o autonomi e ai familiari a carico,
residenti nello stesso paese;
- E109 - per familiari che vivono in un paese diverso da quello
del lavoratore.
- I moduli della serie E200 vengono utilizzati per il calcolo
e il pagamento delle pensioni.
- I moduli della serie E300 vengono utilizzati per l'indennità
di disoccupazione,
- Gli E303 sono moduli specifici per le persone in cerca di
occupazione.
- I moduli della serie E400 riguardano l'idoneità a ricevere
assegni familiari.
4. Regolamenti (CEE) 1408/71 e 574/72 e sicurezza sociale statale
L'articolo 42 del Trattato dell'Unione Europea prevede che il Consiglio
adotti delle misure in materia di sicurezza sociale, in modo da
garantire la libertà di circolazione dei lavoratori cittadini
di uno Stato membro e delle loro famiglie. I regolamenti principali,
frutto di questa clausola sono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e
574/72 del Consiglio. Questi regolamenti sono stati emendati diverse
volte e al momento si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi,
ai dipendenti pubblici (compresi coloro che godono di regimi di
sicurezza sociale speciali), agli studenti, ai pensionati e ai familiari
e superstiti di queste categorie, a prescindere della loro nazionalità.
Tali regolamenti interessano le relazioni tra Stati membri e si
estendono anche agli Stati extra-europei appartenenti allo Spazio
Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Dal 1/06/2002,
essi si applicano poi alle relazioni tra l’Unione europea
e la Svizzera, in virtù della sottoscrizione tra i due paesi
dell’accordo sul libero movimento delle persone. I regolamenti
vietano l'esclusione dal regime di sicurezza sociale dei lavoratori
di un altro stato membro dell'UE (o appartenenti allo Spazio Economico
Europeo o svizzeri). A seguito degli emendamenti entrati in vigore
il 1/06/2003, il campo di applicazione dei regolamenti é
stato esteso a tutti i cittadini di Stati terzi che risiedono legalmente
in uno Stato membro (all’eccezione della Danimarca). Si rammenta
a chi legge che, prima di questa data, solo gli apolidi e i rifugiati
(e i loro familiari e superstiti) erano inclusi nel campo soggettivo
di applicazione del regolamento n. 1408/71.
Il Regolamento 1408/71 è relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale nazionali. Non si applica al regime delle pensioni
lavorative o private, mentre si applica ad alcuni regimi statali
complementari quali il sistema britannico SERPS e i sistemi francesi
ARRCO e AGIRC, ciò in seguito a sentenze giudiziarie adottate
dalle autorità nazionali francesi e britanniche Il regolamento
riguarda solamente le indennità di sicurezza sociale “non
contributive”, quali ad esempio gli schemi di supporto del
reddito e le indennità ai disabili (i quali sono “dipendenti
non contributivi”). Il regolamento sottopone tali indennità
a dei regimi particolari. In particolar modo, esso illustra le procedure
da seguire per soddisfare i requisiti di residenza al fine di acquisire
il diritto a usufruire delle relative indennità, ma non prevede
che dette indennità vengano erogate in altri paesi (art.10
f).
L'Articolo 10 del Regolamento stabilisce che le pensioni di anzianità
e invalidità e le pensioni di reversibilità siano
pagabili ai beneficiari residenti in un altro Stato membro sulla
stessa base e secondo gli stessi parametri in vigore nello Stato
membro di origine o nello Stato la cui legislazione prevede questo
diritto. Ciò significa, ad esempio, che un cittadino che
è andato in pensione in Spagna ha diritto ad una pensione
di anzianità statale equivalente a quella che gli verrebbe
corrisposta nel paese UE d'origine. Allo stesso modo, un cittadino
britannico che ha lavorato in Francia ma è andato in pensione
nel Regno Unito, ha diritto alla stessa pensione (stesse condizioni
e stesso ammontare) che gli sarebbe spettata se fosse rimasto in
Francia.
Il Regolamento 1408/71 stabilisce, salvo alcune eccezioni, che
lavoratore e datore di lavoro versino i contributi di sicurezza
sociale in un solo Stato membro, generalmente non lo Stato di residenza
ma quello in cui svolgono l'attività lavorativa. (Allo stesso
modo, a condizione che il reddito sia al di sopra della soglia nazionale
fissata per il versamento dei contributi di sicurezza sociale nazionali,
i lavoratori hanno il diritto di versare i contributi al sistema
pensionistico di uno Stato membro per assicurare la continuità
di versamento dei contributi). Pertanto un cittadino tedesco che
si reca a lavorare in Olanda dovrà versare i contributi di
sicurezza sociale secondo il sistema olandese non secondo quello
tedesco. Similarmente, un cittadino britannico residente in Irlanda
del Nord che attraversa il confine ogni giorno per andare a lavorare
nella Repubblica irlandese pagherà i contributi di sicurezza
sociale secondo il sistema irlandese e vice versa.
Fa eccezione il caso in cui un lavoratore venga trasferito d'ufficio
(oppure un lavoratore autonomo scelga di trasferirsi) in un altro
Stato membro per un periodo di 12 mesi. (Questo periodo può
essere esteso di ulteriori 12 mesi o oltre, ma l'eccezione non si
applica se il periodo previsto originariamente era già superiore
a 12 mesi). Un'altra eccezione è costituita dal caso in cui
gli enti che gestiscono il sistema di sicurezza sociale concordino,
ove ciò sia nell'interesse del lavoratore trasferito, che
il lavoratore continui ad essere soggetto alla normativa in vigore
nel paese d'origine. (Un lavoratore può, tuttavia, scegliere
volontariamente di versare un contributo aggiuntivo al regime pensionistico
a lungo termine in vigore in uno Stato membro al quale egli non
è soggetto a condizione che la legge di quello Stato lo consenta).
Per le indennità a breve termine, ad esempio per inabilità
temporanea, comprendenti le cure mediche e la disoccupazione, i
periodi contributivi maturati ai sensi della normativa vigente in
un qualunque Stato membro vengono cumulati al fine di determinare
se l'individuo soddisfa le condizioni contributive dello Stato in
cui viene presentata la domanda. Tuttavia, ciò accade generalmente
soltanto se il richiedente nell'ultimo periodo della sua attività
lavorativa ha lavorato nello Stato in questione. L'indennità
viene quindi pagata soltanto dallo Stato in cui si è verificato
l'evento, normalmente, appunto, lo Stato in cui il cittadino ha
svolto la sua ultima attività lavorativa.
Per i benefici a lungo termine, inclusa la pensione per anzianità
e la pensione di reversibilità, il Regolamento 1408/71 applica
i principi di totalizzazione e di ripartizione. Secondo questi principi,
l'ente preposto alla gestione del regime di sicurezza sociale di
uno Stato membro, nel quale il cittadino ha prestato servizio per
almeno un anno, deve cumulare i periodi contributivi maturati e
quindi calcolare il valore nominale della pensione erogabile in
base alla normativa vigente, come se tutti i periodi contributivi
fossero maturati nello stesso Stato. Ciascuno Stato paga quindi
al cittadino una quota del valore nominale, proporzionale al periodo
di servizio trascorso nello Stato stesso. Se, tuttavia, la somma
pagabile in base alla normativa nazionale, senza quindi ricorrere
alla totalizzazione e alla ripartizione, è superiore alla
somma fissata in base alle norme che regolano la totalizzazione
e la ripartizione, al pensionato spetta l'indennità maggiore.
Il principio di totalizzazione e ripartizione consente a chi lavora
per un periodo limitato di maturare, durante quel periodo, il diritto
alla pensione in un determinato Stato e di maturare quindi il diritto
alla pensione nei termini previsti dalla normativa nazionale in
vigore, sebbene non abbia versato contributi al regime pensionistico
per un periodo sufficientemente lungo da acquisire tale diritto
ai sensi della normativa vigente in quello Stato.
Direttiva 98/49 e Pensioni lavorative
Le disposizioni sulle pensioni complementari (lavorativa, privata
e stakeholder) sono contenute nella Direttiva del Consiglio 98/49/EC.
La portata di applicazione di tale Direttiva, tuttavia, è
molto più limitata rispetto a quella del Regolamento 1408/71.
La Direttiva stabilisce la conservazione dei diritti pensionistici
acquisiti quando un cittadino appartenente al regime pensionistico
di uno Stato si trasferisce in un altro Stato membro dell'UE, come
se quel cittadino avesse vissuto nello Stato in cui ha acquisito
quei diritti. Lo stesso vale per quanto riguarda i diritti di una
vedova, di un vedovo o dei familiari di un cittadino. La Direttiva
non contiene disposizioni sull'arco di tempo che deve trascorrere
affinché i diritti si considerino acquisiti. Ciò comporta
quanto segue: poiché in Germania il diritto alla pensione
si acquisisce solo dopo dieci anni di servizio, i cittadini che
hanno prestato servizio in questo regime pensionistico per nove
anni, non potrebbero conservare il diritto alla pensione in Germania,
sia che restino in Germania sia che si trasferiscano in un altro
Stato membro.
La Direttiva stabilisce che tutti i benefici del regime pensionistico
complementare che spettano alle famiglie e ai superstiti vengano
erogati anche in caso di residenza in un altro Stato membro. Ciò
si applica naturalmente anche al cittadino che ha lavorato in un
altro Stato membro e che va in pensione in Spagna o al cittadino
britannico che ha lavorato in Olanda ma per il pensionamento rientra
nel proprio paese.
La Direttiva consente ai lavoratori distaccati che (ai sensi del
Regolamento 1408/71) prestano servizio in un altro Stato membro
di continuare a fare capo al regime complementare di sicurezza sociale
dello Stato di origine. Secondo le disposizioni del Fisco britannico,
i lavoratori distaccati in un altro Stato per un periodo di tempo
limitato continuano a fare capo al regime di pensione lavorativa
in vigore in Gran Bretagna anche nei periodi in cui essi non sono
soggetti alla normativa sulla sicurezza sociale del Regno Unito.
Tuttavia, se secondo la legislazione del Regno Unito i loro redditi
non sono tassabili, questi cittadini possono non godere degli sgravi
fiscali sui contributi pensionistici.
Inoltre, la Direttiva stabilisce che gli enti che gestiscono i
regimi pensionistici informino regolarmente i cittadini dei diritti
che spettano loro anche durante la permanenza per lavoro in un altro
Stato membro.
5. Link e riferimenti
Commissione Europea (1.9.1999 o successivamente): The Community
Provisions on Social Security – your rights when moving within
the European Union (Disposizioni comunitarie sulla sicurezza sociale
- I diritti di coloro che si spostano nell'Unione Europea). ISBN
92-828-8296-9
Commissione Europea (ultima versione): Your Social Security Rights
when moving within the European Union – a Practical Guide
(La sicurezza sociale per coloro che si spostano all'interno dell'Unione
Europea - Guida pratica) http://europa.eu.int/comm/employment_social
Eurocadres (1998) European Mobility – Guarantees for Supplementary
Pensions (mobilità europea - garanzie per le pensioni complementari).
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